Art. 6.
(Giuramento).

      1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - 1. Entro sei mesi dalla notifica del decreto di conferimento della cittadinanza, la persona a cui lo stesso si riferisce deve prestare giuramento secondo le modalità e i contenuti stabiliti nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis.
      2. Il decreto di conferimento della cittadinanza non ha effetto se il giuramento non è prestato entro il termine di cui al comma 1».